Art. 4.

      1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I tartufi freschi destinati alla vendita devono essere corredati da una etichetta in cui sono obbligatoriamente indicati la data di raccolta, la zona geografica del fondo in cui sono stati raccolti, il nominativo del proprietario del fondo, il nominativo del raccoglitore se diverso dal proprietario del fondo, la specie e le varietà secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2. I tartufi devono altresì essere ben maturi e sani nonché liberi da corpi estranei e impurità»;

          b) il quinto comma è abrogato.